Numeri Utili

- RECAPITI TELEFONICI A CUI SI PUO’ FARE RIFERIMENTO -

SINDACO Avv. Santina Lattuca 320 067 4223
SEGRETARIO Dott.ssa Laura Tartaglia 0922 810 820
PROTEZIONE CIVILE Geom. Vincenzo Cottone 347 464 9121
AFFARI GENERALI Dott.ssa Laura Tartaglia 0922 810 820
AFFARI FINANZIARI TRIBUTI Dr. Salvatore Alesci  0922 810 824
LAVORI PUBBLICI e SERVIZI MANUTENTIVI Geom. Vincenzo Cottone 347 464 9121
URBANISTICA e AMBIENTEDI P.O. IV SETTORE Geom. Vincenzo Cottone 347 464 9121
UFFICIO INFORMAZIONI   0922 810 888

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.realmonte@pec.it
Posta elettronica: comunedirealmonteaagg@virgilio.it

Anagrafe

Seguono allegati della sezione Anagrafe dei Servizi Demografici

 

 

Iscrizione temporanea nel registro della popolazione

Cos'è: 

Il registro della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora. La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):

  • cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi
  • cittadini extracomunitari residenti all'estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi
  • cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro. 
L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato o d'ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.